A) REQUISITI
L’Associazione è aperta ad ogni persona fisica o giuridica, ente od associazione residente o operante in Italia o all’estero che abbia interesse alla Tecnologie non invasive.
I Soci si suddividono in :
Soci ordinari: Individuali, Enti, Studenti
I Soci Collettivi
Soci Sostenitori
Soci Commerciali
Soci Onorari.
I soci Ordinari possono essere persone fisiche o gli Enti di istruzione, Uffici tecnici di enti locali (Regioni,Province,Comuni, Consorzi etc) rappresentati dai loro organismi tecnici e o politici nonché gli istituti di istruzione, associazioni culturali, e organismi similari a carattere culturale collettivo;
Enti, Società, Istituti e Dipartimenti universitari, Enti ed Organizzazioni di Ricerca, interessati all'attività dell'Associazione il cui scopo sociale fondamentale non è costituito dalla vendita di servizi o prestazioni di tecnologie non invasive, possono chiedere l'iscrizione in qualità di Soci Collettivi.
I soci Sostenitori sono persone fisiche,i Enti,Società, Aziende che, pur non facendo parte della associazione ne condividono le finalità e gli scopi e versano ad essa un contributo.
I soci Commerciali sono tutti i soggetti il cui scopo sociale è costituito dalla vendita di macchine, prodotti, servizi o prestazioni afferenti le attività svolte dall’Associazione.
l Soci Collettivi e Commerciali nomineranno un proprio rappresentante. In caso di dimissioni del socio il rappresentante può essere ammesso in qualità di socio individuale purché provveda a corrispondere la quota di iscrizione corrispondente alla categoria associativa di riferimento.
La qualifica di socio onorario viene riservata a personalità di chiara fama distintesi nel settore alle quali IATT intende attribuire un particolare riconoscimento.
I soci onorari sono nominati dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono equiparati per diritto di voto agli altri Soci e sono esentati dal pagamento della quota annuale.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, di cui all’art. 111 (comma 4 quinquies lett. c) del DPR 22/12/1986, n. 917
B) – AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati indirizzata al Presidente dell'Associazione
L’accettazione della domanda e l'assegnazione alla relativa categoria di Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni decorrono dal 1^ Gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. L’appartenenza alla Associazione è concessa a tempo indeterminato. L’ammissione alla Associazione impegna il socio per tre anni; dal quarto anno il socio resta impegnato di anno in anno.
C) – DOVERI DEI SOCI
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi,secondo le competenze statutarie.
I Soci hanno accesso a tutte le attività dell’Associazione, ricevono gli atti ufficiali e il materiale di documentazione diffuso dalla segreteria.
D) – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Presidente entro il primo semestre dell’anno in corso; le dimissioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.
c) per delibera del Consiglio Direttivo adottata con la maggioranza di due terzi dei componenti, accertato che il Socio che svolge attività in contrasto con gli scopi sociali o che si sia reso indegno di appartenervi.
Il Socio soggetto a procedura di esclusione dall'Associazione riceve dal Presidente comunicazione scritta della decisione di prima istanza del Consiglio Direttivo.
Il Socio soggetto al provvedimento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ha facoltà di richiedere una convocazione del Consiglio Direttivo perché lo stesso discuta le argomentazioni da lui presentate.
A seguito della discussione il Consiglio Direttivo vota la riammissione o l'esclusione definitiva del Socio. Il voto è valido se espresso con almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.
d) per ritardato pagamento di due quote annuali. E’ fatto salvo il diritto dell’Associazione di esigere le quote non versate.
E) – QUOTE ASSOCIATIVE
Tutti i soci ordinari e commerciali sono tenuti a contribuire alle spese dell’Associazione con una quota che sarà determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
I soci dovranno versare le quote annuali associative, e non saranno ammessi alla partecipazione alle attività dell’Associazione se non in regola con il pagamento delle quote.
L'obbligo del pagamento delle quote associative decorre dal 1^ gennaio dell’anno in cui viene accettata la domanda di iscrizione.
L’adesione alla Associazione si intende automaticamente rinnovata.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti causa morte e non è rivalutabile, come disposto dall’art. 111, (comma 4 quinquies lett. c) del DPR 22/12/1986, n. 917.
Statuto