Le proposte di scioglimento e liquidazione dell'Associazione
saranno prese in considerazione dall’Assemblea se siano
deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta
dei voti spettanti o se siano presentate per iscritto da
tanti Soci che rappresentino almeno un quarto del totale
dei voti spettanti ai Soci.
Perché la deliberazione dell’Assemblea possa essere valida occorre
una maggioranza qualificata dei due terzi del numero complessivo dei voti spettanti
a tutti i Soci.
Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l’Assemblea procederà immediatamente
alla nomina del commissario liquidatore.
I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, su delibera dell’Assemblea,
ad altro Ente che abbia fini analoghi o fini di pubblica utilità, che
rivesta carattere sociale o culturale non avente comunque scopo di lucro sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.
23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Statuto